Il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 10/DF, rispondendo ad un nostro quesito (sulla problematica abbiamo presentato anche un’interrogazione il 1° ottobre scorso) in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in Italia, ha fornito i chiarimenti richiesti. Avevamo chiesto quale immobile dovesse essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale e quali fossero le modalità per richiedere l’esenzione. Il Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha chiarito che il contribuente può scegliere egli stesso quale delle unità immobiliari possedute sia da destinare ad abitazione principale con l’applicazione del regime di favore stabilito dalla normativa sull’IMU e che le altre unità vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
Per quanto riguarda invece le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, il Ministero fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione indicata al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011”. Nella Risoluzione vengono inoltre date indicazioni anche sulle pertinenze da considerare esenti dall’IMU.
I deputati del Pd Estero: Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.