ROMA, 30 MARZO 2017
Con il Messaggio n. 1366 del 28 marzo u.s. l’Inps ha illustrato le nuove norme che disciplinano la Quattordicesima mensilità.
Come abbiamo più volte spiegato anche i titolari di pensione italiana residenti all’estero hanno diritto a questa importante prestazione che viene erogata agli aventi diritto in un’unica soluzione solitamente nel mese di luglio.
L’importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro. Una buona parte dei pensionati italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata carriera assicurativa in Italia, ad un importo medio di 437 euro.
L’Inps ci ricorda nel suo messaggio che è stato l’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la legge di Bilancio per il 2017) ad aumentare la misura della 14ma (altrimenti chiamata “somma aggiuntiva”) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale (quindi non si tiene conto dell’eventuale reddito del coniuge) NON superiore a 1,5 volte il trattamento minimo (che quest’anno è pari a 501,89 euro mensile) ed ha stabilito che la 14ma sia inoltre corrisposta, sebbene in misura diversa, anche ai pensionati in possesso di un reddito complessivo tra 1,5 e 2 volte tale trattamento minimo.
Ma chi ha diritto alla 14ma? Lo stabilisce l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali. Quindi le nuove norme hanno incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i pensionati ultra sessantaquattrenni in possesso di un reddito individuale complessivo non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (e cioè a 9.786,86 euro, che nel caso dei pensionati residenti all’estero deve comprendere anche i redditi esteri inclusa la pensione estera).
Per i soggetti i quali non superano il suddetto reddito l’importo della 14ma sarà di 437 euro se fanno valere una anzianità contributiva ITALIANA fino a 15 anni i lavoratori dipendenti e fino a 18 anni i lavoratori autonomi; l’importo sarà di 546 euro con contributi fino a 25 anni se lavoratori dipendenti e fino a 28 anni se lavoratori autonomi; l’importo infine sarà di 655 euro con contributi oltre 25 anni se lavoratori dipendenti e oltre 28 anni se autonomi.
Le nuove norme hanno inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo (e cioè tra 9786,86 euro e 13.049,14 euro), ma con l’erogazione di importi più bassi che variano da 336 a 504 euro. La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.
Ribadiamo che per i residenti all’estero sono comprese nei redditi le pensioni estere. Giova ricordare che fino ad oggi l’Inps si è rifiutato di prendere in considerazione i contributi esteri ai fini della determinazione degli importi della 14ma e che purtuttavia noi continuiamo la nostra attività politica e legislativa per modificare i criteri adottati dall’Istituto previdenziale italiano perché convinti dell’errore interpretativo e applicativo che danneggia i diritti dei nostri connazionali. Infine evidenziamo che il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.
Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017, con, purtroppo come è già accaduto e come abbiamo denunciato, il pericolo che si costituiscano degli indebiti. Consigliamo comunque di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l’eventuale diritto e gli importi spettanti (e per fare domanda nel caso in cui l’Inps non liquidasse d’ufficio la prestazione).