Roma, 17 ottobre 2016
Ci sono giunte segnalazioni da numerosi pensionati residenti all’estero – i quali hanno beneficiato e beneficiano sulla loro pensione italiana delle detrazioni per carichi di famiglia – che l’Inps ha improvvisamente interrotto, per alcuni mesi dell’anno in corso, l’applicazione di tali detrazioni.
Come è noto l’evoluzione della connessa normativa (caratterizzata da sovrapposizioni di leggi, decreti e vari provvedimenti amministrativi) ha portato ad una situazione per cui a partire dal 2016 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono fruibili da parte di tutti i residenti all’estero (titolari di pensioni delle gestioni private, pubbliche, dello spettacolo e sport professionistico erogate in Paesi comunitari ed extracomunitari) in Paesi che forniscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Precedentemente e dal 2007 fino al periodo d’imposta 2014, le detrazioni familiari venivano concesse a tutti i pensionati residenti all’estero produttori di reddito in Italia (tassabile in Italia) a prescindere dal rapporto del reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo e dall’attuale vincolo dello scambio di informazioni fiscali (che esclude molti Paesi giudicati “inaffidabili”).
Per il periodo d’imposta 2015, venuta meno l’efficacia della norma di cui all’art. 1 comma 1324 L. n. 296 del 2006 e s.m. e i., in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014 che ha recepito una Direttiva comunitaria e che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR (per cui è stato emanato il Decreto attuativo del MEF del 21 settembre 2015), le detrazioni per carichi di famiglia sono risultate applicabili ai soli pensionati residenti in un Paese dell’Unione Europea o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE – ,(c.d. non residenti Schumacker) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza o in altri Stati.
Cosa è successo nel 2016 che ha causato l’interruzione della concessione delle detrazioni da parte dell’Inps a molti pensionati residenti all’estero aventi diritto?
A decorrere dal periodo d’imposta 2016, l’art. 1 comma 954 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato – va sottolineato grazie all’intervento in Parlamento dei parlamentari del PD eletti all’estero – il campo di applicazione soggettivo del disposto del comma 3bis dell’art. 24 del TUIR, precisando che, ove ricorrano le condizioni previste (produrre almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e non godere di agevolazioni fiscali analoghe in altri Stati), le detrazioni in esame sono fruibili per tutti i soggetti residenti all’estero in Stati che assicurino un adeguato scambio di informazioni.
Ora il problema è che molti pensionati, pur avendo nuovamente diritto a partire dal 2016 alle suddette detrazioni, non hanno fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione sostitutiva, richiesta dalla nuova normativa, per il periodo d’imposta 2016 all’Istituto previdenziale italiano, nonostante quest’ultimo, per consentire ai pensionati interessati di richiedere l’applicazione delle detrazioni per carichi familiari, abbia messo a disposizione un apposito servizio on line, accessibile ai soggetti dotati di PIN e agli Istituti di Patronato, seguendo i percorsi sotto riportati: Cittadino:
www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero; Patronati: www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Probabilmente, anzi quasi certamente, tale servizio non era stato adeguatamente pubblicizzato presso le nostre collettività.
L’Inps quindi non avendo ricevuto le dichiarazioni sostitutive ha sospeso l’applicazione della legge per il 2016 per i soggetti inadempienti. Infatti, per la concreta applicazione della normativa in vigore, a partire dalla mensilità di luglio 2016 l’Inps ha azzerato le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza, ai sensi del citato decreto del 21 settembre 2015. Inoltre e tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo delle suddette mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.
Quindi i pensionati che, pur avendo diritto alle suddette detrazioni, non avessero fatto pervenire la dichiarazione per il periodo d’imposta 2016 all’Istituto, potranno – e dovranno – avvalersi al più presto dell’apposito servizio on line succitato oppure richiederne l’attribuzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello UNICO PF.
L’Inps ha precisato che, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto, sono computati i redditi soggetti ad imposizione nello Stato di residenza o di produzione (l’Italia) sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi ivi presentata, o in altra certificazione ivi prevista e che i redditi prodotti all’estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello stato di residenza, o in altra certificazione fiscale ivi prevista; i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano e dichiarati al Fisco italiano, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, non rilevano quali redditi prodotti all’estero. Giova infine ricordare i soggetti interessati, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 del TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate;
- che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51.
Inoltre i soggetti sopra indicati sono tenuti a conservare e ad esibire all’Amministrazione finanziaria italiana che ne faccia richiesta la seguente documentazione:
- copia della dichiarazione dei redditi presentata nello stato di residenza o negli stati di produzione del reddito, relativa al periodo d’imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello stato italiano;
- certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- copia del bilancio relativo all’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
In ogni caso l’Amministrazione finanziaria può richiedere l’esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti previsti precedentemente descritti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.
Consigliamo perciò a tutti i pensionati residenti all’estero i quali si sono visti sospendere la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia sulle loro pensioni (o che non ne hanno mai usufruito pur avendone diritto) di contattare un patronato di riferimento che sarà senz’altro in grado (i patronati sono stati informati dall’Inps) di avviare le necessarie procedure amministrative per il ripristino (o anche per la prima concessione) delle detrazioni per carichi di famiglia a favore di tutti coloro i quali ne hanno diritto.