Roma, 13 giugno 2016
In risposta ad un nostro specifico quesito il Ministero della Salute ha ribadito che ai cittadini italiani residenti all’estero titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato (secondo il Ministero sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia), le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare in caso di soggiorno temporaneo in Italia, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie e in assenza di una convenzione bilaterale con specifiche norme. Tuttavia ai fini dello snellimento delle procedure e del primario interesse del cittadino, la condizione di emigrato non deve essere più certificata dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio ma può ora essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica: di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
Viene però definita priva di ogni fondamento l’interpretazione di una nota informativa del MAE apparsa su numerose agenzie di stampa e sui siti di alcune Ambasciate e alcuni Consolati italiani (che faceva riferimento ad una nota dello stesso Ministero della Salute) secondo cui anche i cittadini italiani nati all’estero i quali abbiano risieduto in Italia in un qualunque periodo della loro vita, ma attualmente residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, possano rientrare nella categoria di “emigrati” al fine di ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti gratuite durante una visita in Italia.
Viene quindi chiarito dal Ministero che solo i cittadini italiani nati in Italia e poi emigrati hanno diritto alle cure succitate (oltre ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani). Riteniamo tuttavia che proprio per evitare interpretazioni incorrette della succitata nota (la n. 2561 del 13 aprile 2016) che, secondo alcuni, sembrava ampliare l’ambito degli aventi diritto alle cure ospedaliere urgenti gratuite anche ai nati e residenti all’estero che avessero anche risieduto temporaneamente in Italia in un periodo della loro vita, sia utile ed opportuno che il Ministero della Salute chiarisca con una propria circolare (o documento analogo) al più presto ed in maniera inequivocabile il contenuto delle disposizioni normative italiane che disciplinano l’erogazione di tali cure (indicando soggetti aventi diritto e modalità di acquisizione del diritto).