A molti pensionati italiani residenti all’estero è stata recentemente inviata una lettera con la quale l’Inps li ha informati che a loro favore era stato disposto il pagamento di una somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima) sulla loro pensione con il rateo pensionistico di luglio. La 14ma fu introdotta dal Governo Prodi nel 2007 a sostegno di titolari di pensioni di importo basso che abbiano un’età pari o superiore a 64 anni e soddisfino i requisiti reddituali richiesti dalla legge istitutiva (n.127/2007) e cioè un reddito personale non superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo che per il 2014 è pari a 9.767 euro annui (ai fini del diritto alla somma aggiuntiva il reddito del coniuge non viene preso in considerazione). A seguito delle pressioni esercitate dai parlamentari del PD eletti all’estero, da patronati e da sindacati, il beneficio fu esteso anche ai pensionati italiani residenti all’estero (e non), titolari di pensione in convenzione.
Per gli ex lavoratori dipendenti l’importo della “quattordicesima” dipende dall’anzianità contributiva fatta valere: 336 euro fino a 15 anni di anzianità contributiva, 420 euro dai 15 ai 25 anni e 504 euro sopra i 25 anni. L’Inps ha deciso che per i titolari di pensione in convenzione internazionale la contribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo della somma aggiuntiva deve essere solo quella fatta valere nell’assicurazione italiana (non può essere utilizzata la contribuzione accreditata all’estero ed usata per determinare il diritto alla pensione in convenzione). Il risultato pratico della decisione “restrittiva” dell’Inps è che alla stragrande maggioranza dei titolari di pensione in convenzione aventi diritto alla 14ma viene corrisposta la prestazione con l’importo più basso e cioè di 336 euro. Se venissero invece considerati al fine della determinazione dell’importo anche i contributi esteri utilizzati ai fini del diritto a pensione, i nostri connazionali pensionati e residenti all’estero – aventi diritto alla 14ma – riceverebbero un importo quasi sempre pari a 504 euro. E’ giusta la decisione dell’Inps di erogare l’importo più basso? La decisione dell’Inps è nata a seguito di una direttiva del Ministero del Lavoro? Noi abbiamo deciso di chiedere chiarimenti al Ministero del Lavoro nell’interrogazione che abbiamo appena presentato e che solleva appunto dei dubbi sull’interpretazione restrittiva da parte dell’Inps.
In effetti la legge istitutiva della somma aggiuntiva non specifica esplicitamente se per le pensioni in convenzione la contribuzione utile ai fini della determinazione dell’importo della 14ma debba essere solo quella versata in Italia, lasciando quindi alle istituzioni competenti la facoltà di interpretare la legge. Tuttavia l’articolo 5 della legge istitutiva della 14ma al comma 1 indica che lasomma aggiuntiva è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e, inoltre, la circolare applicativa dell’Inps n.119 dell’ottobre del 2007 afferma che al fine della valutazione dell’anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione.
Si può sostenere insomma che una interpretazione più estensiva della normativa da parte degli enti competenti (legittimamente ammissibile in virtù della lettera e dello spirito della legge) avrebbe beneficiato i nostri connazionali titolari di pensione in convenzione di un importo superiore di quasi 200 euro a quello effettivamente corrisposto dall’Inps.
D’altronde non sarebbe la prima volta che l’Inps utilizza i contributi esteri per stabilire diritto e importo delle pensioni in convenzione come avviene, per esempio, per determinare con quale sistema di calcolo – retributivo o contributivo – debbano essere liquidate le pensioni in convenzione ai pensionati che non facciano valere alcun contributo in Italia antecedentemente al 1° gennaio 1996 (in questo caso l’Inps ha adottato l’interpretazione estensiva con la Circ. n.123 del 12 giugno 1996 ove viene specificato che la pensione sarà calcolata interamente con il sistema retributivo per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 fanno valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni anche in virtù dei soli contributi esteri – tale decisione incide sia sul diritto che sull’importo della pensione perché nel sistema retributivo è prevista la corresponsione eventuale dell’integrazione al minimo).
Per le ragioni suesposte abbiamo interrogato il Ministero del Lavoro consapevoli che una risposta positiva significherebbe per i pensionati italiani residenti all’estero una 14ma nel mese di luglio di importo maggiorato di quasi ben 200 euro.