Roma, 1 dicembre 2017 – Ufficio Stampa On. Fabio Porta
Abbiamo chiesto al Governo e ai Ministeri competenti di chiarire se le esenzioni dall’aumento dell’età pensionabile previste a partire dal 2019 per i lavoratori i quali hanno svolto la loro attività in lavori gravosi ed usuranti si applicano anche ai futuri pensionati residenti all’estero ma finora non abbiamo ancora ricevuto una risposta, né la legge di Bilancio per il 2018 dove è stato inserito ed approvato (al Senato) l’emendamento del Governo sui lavori gravosi chiarisce – almeno finora – i nostri dubbi. In attesa degli auspicati chiarimenti vediamo quale sarà per l’anno prossimo l’età pensionabile anche per i nostri connazionali residenti all’estero che hanno versato contributi all’AGO e che fanno valere sufficienti contributi per maturare un diritto a pensione in regime di convenzione o autonomo. Per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (possiamo dire la quasi totalità degli italiani residenti all’estero in età pensionabile), attualmente e per tutto l’anno prossimo per perfezionare il diritto alla pensione anticipata saranno necessari almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi versati in Italia e nel Paese di emigrazione. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Giova ricordare che la pensione anticipata non subisce più alcuna decurtazione e può essere ottenuta a partire dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (non si applicano i periodi di finestra). Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all’estero. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. Per il diritto alla pensione di vecchiaia invece i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo sia in Italia che all’estero in Paesi convenzionati (per le pensioni in convenzione con il Canada e l’Australia possono essere utilizzati gli anni di semplice residenza in quei Paesi). Mentre invece il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è di 66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici (dall’anno prossimo sono abolite tutte le differenziazioni). Dal 1° gennaio 2019 tale requisito sarà adeguato alle aspettative di vita e quindi, secondo calcoli informati, si andrà in pensione a 67 anni (eccezion fatta per i pensionati i quali hanno svolto lavori “gravosi”, non sappiamo ancora se anche all’estero). Ricordiamo inoltre che i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (non sono molti si presume quelli residenti all’estero in età pensionabile), possono invece conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia: a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni (maturato anche in convenzione) e del requisito anagrafico suindicato se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ; b) al compimento dei 70 anni di età (originariamente) e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è diventato di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. Ricordiamo che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all’estero, non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. La legge di Bilancio che ha introdotto le novità pensionistiche per i lavori gravosi è ora in discussione alla Camera dei deputati e sarà mia premura tenere informati i nostri connazionali dovessero esserci cambiamenti che ci interessano.