Il possesso della doppia nazionalità può determinare un trattamento fiscale dei pensionati italiani ex dipendenti pubblici residenti all’estero “più favorevole”?
In alcuni casi, ci informa l’Agenzia delle Entrate, la risposta è affermativa. Vediamo perché.
Di norma, in virtù della stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia, le pensioni dell’Inps –(le cosiddette pensioni del settore privato) erogate all’estero sono tassate – su richiesta dei pensionati – dal Paese di residenza mentre quelle erogate dall’Inpdap agli ex dipendenti pubblici dello Stato italiano residenti all’estero – le cosiddette pensioni del settore pubblico – sono tassate alla fonte e cioè dall’Italia.
E proprio questa diversità di trattamento ha sollevato negli anni le proteste degli ex dipendenti pubblici italiani che risiedono all’estero in Paesi dove le aliquote fiscali sono solitamente più basse di quelle italiane e i quali però proprio a causa della normativa stabilita dalle convenzioni bilaterali contro le doppie impoosizioni fiscali sono soggetti a imposizione in Italia anche se risiedono all’estero. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate nelle sue risposte ad alcuni recenti interpelli ha ricordato che alcune convenzioni (come quella con il Regno Unito ad esempio) prevedono delle eccezioni.
Nella recente risposta all’interpello n. 172/2023 che ha come oggetto il trattamento di emolumenti pensionistici percepiti per lo svolgimento in Italia di una attività di lavoro dipendente a carattere pubblico da parte di un soggetto residente nel Regno Unito, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione fiscale tra Italia e Regno Unito prevede in effetti, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi di pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario mentre il successivo articolo 19 (Funzioni pubbliche), paragrafo 2, stabilisce al sun paragrafo (a), che “le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale ad una persona in corrsipettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale (insomma le pensioni dei dipendenti pubblici) sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione” (in questo caso in Italia). Tuttavia, nota l’Agenzia delle Entrate, l’eccezione viene introdotta nella convenzione con il Regno Unito (ma anche in altre convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali) dal sub paragrafo (b) del citato paragrafo 2 dell’articolo 19 che prevede invece la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato (e cioè nel Regno Unito) ANCHE delle predette pensioni pubbliche, quando i relativi beneficiari hanno la nazionalità di tale Stato.
È sufficiente quindi che il pensionato ex dipendente pubblico italiano che vive nel Regno Unito abbia acquisito la nazionalità del Regno Unito affinchè la sua pensione pubblica italiana invece che essere tassata in Italia debba essere tassata nel Regno Unito – stato di residenza – in maniera esclusiva, anche se – sottolinea l’Agenzia – il soggetto abbia mantenuto la nazionalità italiana. Quindi e inoltre le eventuali ritenute operate in Italia sulla pensione in esame nell’interpello potranno essere chieste a rimborso presentando apposita istanza alla competente Agenzia delle Entrate.
Ma quali sono le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia che prevedono appunto che le pensioni pubbliche italiane possano essere tassate nel Paese di residenza invece che in Italia se il pensionato possiede la doppia nazionalità o comunque la nazionalità dello Stato estero in cui risiede?
Tra le più importanti annoveriamo quelle con Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela. Le altre (come ad esempio quelle con Belgio, Canada, Francia, Germania, Svizzera, Australia prevedono regole di tassazione particolari e diversificate a seconda dei redditi e della nazionalità).
È sempre quindi consigliato e opportuno andare a leggere cosa prevede esplicitamente la convenzione in questione.
Va ribadito comunque, come detto in premessa, che in linea generale per quanto riguarda le pensioni erogate dall’Italia a un soggetto residente all’estero sono generalmente imponibili soltanto in Italia le pensioni pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un Ente locale mentre sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario le pensioni private corrisposte da enti, istituti o organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
Roma, 01 febbraio 23 – Oficina Prensa On. Fabio Porta