Pandemia, crisi economica, nostalgia dell’Italia, desiderio di passare gli ultimi anni della propria vita nei paesi dove si è nati e cresciuti. Il fenomeno dei rientri in Italia delle persone anziane pensionate ha assunto proporzioni importanti sia nella diffusione che nei tempi. Giova quindi ricordare la normativa (legge di Bilancio 2019) che ha introdotto all’articolo 24-ter del Tuir (Testo unico imposte sui redditi) un regime fiscale speciale volto a favorire il trasferimento in alcune zone dell’Italia di soggetti residenti all’estero (a prescindere dalla loro nazionalità) titolari di redditi da pensione erogati da enti esteri per favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche.
L’agevolazione fiscale è molto attraente perché prevede una tassazione del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero (non solo quindi quelli da pensione) se si trasferisce la propria residenza in Italia. Ma quali sono i requisiti richiesti per poter optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria all’imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento per ben 10 anni? Il pensionato deve innanzitutto essere titolare di pensione estera (va precisato anche se é in convenzione internazionale con l’Italia come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad un interpello) e trasferire in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti o in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Gli altri requisiti: inoltre, per effetto della norma, l’opzione può essere esercitata dalle persone che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. I beneficiari, con riferimento alle categorie di pensioni valide per l’opzione fiscale, sono – come specificato dall’Agenzia delle Entrate – i destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati per i quali la soddisfazione dei requisiti sopra elencati consente di vedersi assoggettati all’imposizione sostitutiva del 7% non solo la pensione estera ma anche i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero (individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir).
Infine è’ bene precisare che restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti o si trasferiranno nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale opzionale. Non solo. Chi è residente all’estero ma è titolare della sola pensione Inps (quindi non ha una pensione estera) non può aver diritto all’agevolazione fiscale (disposizione questa che avrà anche una sua logica dal punto di vista del Fisco ma che noi riteniamo discriminatoria).
Roma, 14 marzo 2022 – Ufficio Stampa Sen. Fabio Porta